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giovedì 16 aprile 2026

Lo Stato è coinvolto nelle operazioni di stalking giudiziario a danno dei fratelli Marcianò

Giustizia digitale o trappola per topi? Quattro verità scomode sul caso Marcianò-Cereda

1. Introduzione: l'illusione della certezza nell'era social

Nell'era della realtà aumentata e delle identità fluide, abita un paradosso giuridico che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera. Se da un lato è diventato elementare per un terzo "clonare" un’identità digitale o creare profili speculari per scopi diffamatori, dall'altro è diventato quasi impossibile dimostrare legalmente di non aver premuto quel tasto "invio". Il caso Cereda vs. Marcianò non è solo una cronaca di stalking e diffamazione; è il manifesto di un pericoloso scivolamento verso un sistema dove la "verosimiglianza" sostituisce la certezza del fatto. Un'analisi forense dei documenti rivela un corto circuito che mette a nudo la fragilità del diritto alla difesa nell'era digitale.

2. Prima Verità: Il "Verosimile" che uccide l'Articolo 606 c.p.p.

Il cuore pulsante della condanna a 16 mesi inflitta a Rosario Marcianò risiede in una motivazione che, sotto il profilo del diritto, appare come un castello di carte logico. La Corte d’Appello di Brescia ha basato la responsabilità penale sulla "paternità presunta" dei post, liquidando come "inverosimile" l'accesso di terzi agli account.

Siamo di fronte a un macroscopico vizio di motivazione ai sensi dell’Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte ha applicato un ragionamento circolare: i post sono attribuiti a Marcianò perché i toni sono coerenti con il suo pensiero espresso sul blog Tanker Enemy, e l'ipotesi di falsi profili viene esclusa proprio perché i contenuti sembrano "troppo simili" all'originale. In questo modo, il dato da dimostrare diventa il presupposto della dimostrazione stessa. Non solo: la Corte ha trasformato l'assenza dell'imputato in aula ("rimasto assente") in un elemento di debolezza probatoria, svuotando di fatto il diritto al silenzio e ribaltando la logica del dubbio ragionevole.

"Il dubbio non viene superato, ma aggirato... Il dato da dimostrare viene così utilizzato come presupposto della dimostrazione stessa".

3. Seconda Verità: L'Inversione dell'Onere della Prova e la "Probatio Diabolica"

Il secondo pilastro di questa anomalia riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva (Art. 606, comma 1, lett. d c.p.p.). La difesa aveva chiesto l'unico accertamento oggettivo possibile in un processo digitale: l'analisi degli indirizzi IP. In un ecosistema informatico, l'IP è l'unica "impronta digitale" capace di distinguere l'imputato da un eventuale falsificatore.

Negando questo accertamento, il Tribunale ha generato un'asimmetria informativa insuperabile, imponendo all'imputato una probatio diabolica: dimostrare la propria innocenza senza disporre dei mezzi tecnici (poteri di polizia postale e accesso ai log dei gestori) che solo l'Autorità Giudiziaria possiede. Questo diniego configura una violazione frontale dell'Art. 6 CEDU (diritto alla parità delle armi) e dell'Art. 111 della Costituzione. Senza la controprova tecnica, la giustizia rinuncia alla verità scientifica per accontentarsi di una "compatibilità contenutistica" che non ha cittadinanza in un processo penale di un Paese civile.

4. Terza Verità: Il Giallo della Querela Svanita a Sanremo

Esiste un'anomalia documentale che sposta l'asse della narrazione processuale. Mentre Marcianò veniva dipinto come uno "stalker incallito" sulla base della querela temeraria mossa da Daniele Matteo Cereda nel 2021, è emerso che Marcianò era stato il primo a chiedere tutela.

Il 5 dicembre 2014, presso il Commissariato di Sanremo, Marcianò aveva sporto una denuncia-querela di ben 7 pagine (verbale di ratifica acquisito dalla difesa con copia conforme del marzo 2023) contro Cereda per atti persecutori e diffamazione. Eppure, questo atto fondamentale risulta assente dal fascicolo del PM. Nonostante l'invio tramite PEC della memoria difensiva nell'aprile 2023, la magistratura ha proceduto ignorando che l'imputato fosse, in realtà, una parte offesa che denunciava da anni sostituzioni di persona e stalking. Questa omissione ha permesso di costruire un quadro accusatorio parziale, dove la vittima e il carnefice sono stati scambiati di ruolo grazie a un buco nero documentale.
5. Quarta Verità: L'Ombra del Ministero della Giustizia e l'IP 89.119.251.40

L'aspetto più inquietante emerge dall'analisi dei log del blog Tanker Enemy e dalle attività su piattaforme come Wikipedia e Nonciclopedia. I dati tecnici rivelano accessi massivi e modifiche sistematiche provenienti dall'indirizzo IP 89.119.251.40, formalmente riconducibile al Ministero della Giustizia (Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi).

Secondo quanto denunciato da Marcianò, questa connessione istituzionale — che farebbe capo a una figura di rilievo indicata come "Puntato A." — non si sarebbe limitata al monitoraggio, ma avrebbe partecipato attivamente all'opera di discredito. Da questo IP sarebbero stati caricati fotomontaggi (come l'immagine di Marcianò con gli occhi da "Grigio" alieno), create biografie derisorie come quella del "geometra Straker" e monitorati post specifici riguardanti il caso German Wings o la partecipazione a Voyager nel 2007. Il sospetto di un utilizzo di apparati dello Stato per finalità di stalking digitale e disinformazione ai danni di un privato cittadino apre uno scenario che trascende la diffamazione per toccare la sicurezza dei diritti civili.
"Il Ministero della Giustizia è coinvolto nell'opera di discredito e diffamazione e di stalking a carico dei fratelli Marcianò... gestisce, paga e protegge disinformatori che usano proprio le connessioni del Ministero".

6. Conclusione: L'Escamotage della Sezione VII

Il sipario su questa vicenda si alzerà il 22 aprile 2026 dinanzi alla Corte di Cassazione. Ma c'è un dettaglio che la nostra analisi non può ignorare: il reato maturerà la prescrizione il 6 febbraio 2026. Perché fissare un'udienza oltre i termini? La risposta risiede nella designazione della Sezione VII, nota tra gli esperti di diritto per la sua severità nel valutare l'inammissibilità dei ricorsi.

Dichiarare il ricorso inammissibile è l'unico strumento giuridico per impedire che la prescrizione produca i suoi effetti, confermando così la condanna a 16 mesi nonostante l'estinzione del reato. È una strategia processuale che sembra voler blindare un verdetto basato sulla "verosimiglianza", ignorando le voragini tecniche e documentali qui esposte. Se la Cassazione confermerà questo impianto, sancirà un principio definitivo: nell'era digitale, lo stile di scrittura vale più di un indirizzo IP e la coerenza ideale pesa più di una prova scientifica.

In un mondo dove chiunque può clonare la nostra voce o il nostro stile di scrittura, siamo pronti ad accettare una giustizia che condanna sulla base della "verosimiglianza" rinunciando alla verità tecnica dell'indirizzo IP?

Ascolta il Podcast QUI. Guarda il video sugli accessi di stalking governativo dai server del Ministero della Giustizia QUI. Scarica la rivista "Disconnessi" con l'articolo sul tema QUI.

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Range finder: come si sono svolti i fatti

venerdì 3 ottobre 2025

Una nuova aberrante sentenza. La Giustizia è morta!

Una nuova sentenza iniqua. La Corte di Appello di Brescia, il 30 settembre scorso, ha confermato la condanna in primo grado - inflitta dal Tribunale monocratico di Bergamo - a sedici mesi di reclusione. Il tutto sulla base di una querela temeraria, nata in risposta ad una mia denuncia per diffamazione ed atti persecutori, risalente al 2014. Denuncia, come al solito, letteralmente evaporata.

E' il mese di aprile 2023, quando il Pubblico Ministero della Procura di Bergamo mi comunica la conclusione delle indagini a mio carico, informandomi che è mio diritto presentare memoria difensiva entro 10 giorni dalla consegna della notifica. Ovviamente invio la mia memoria, precisando che gli addebiti non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto:

a) I contenuti che si ritengono diffamatori nei confronti della supposta "parte lesa", non sono stati vergati dal sottoscritto, ma da tale F.C., che si firma con il nickname di Mister Jones;

b) nel lasso di tempo contestato dalla Procura di Bergamo il mio account Facebook risultava bloccato;

c) la pagina Facebook a cui si fa riferimento, all'epoca, non era ancora esistente sul Social Network.

A rafforzamento alle mie argomentazioni presento al Pubblico Ministero una serie di screenshot, risalenti ad un periodo compreso tra il 2012 ed il 2018, nei quali sono presenti contenuti pesantemente diffamatori nei miei confronti, a firma del soggetto che è considerato, invece, parte lesa e che mi ha a sua volta querelato. Inoltre segnalo al P.M. che, non essendo stata verificata l'origine dei post (identificazione certa degli IP di provenienza), che si ritiene arbitrariamente scritti dal sottoscritto, le accuse restano infondate e per questo chiedo l'archiviazione.

Invece vengo rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione ed atti persecutori e nel 2024 il Giudice di Bergamo Beatrice Purita mi condanna ad un anno e quattro mesi di carcere senza la sospensione condizionale della pena. Tutto ciò sulla base di semplici indizi e con il solo supporto delle mendaci dichiarazioni della "parte lesa" e del suo testimone financo pregiudicato, considerandole attendibili senza ombra di dubbio. Al contrario il togato ritiene fallaci le mie prove a sostegno della mia estraneità ai fatti, poiché, a suo giudizio, il mio "profilo criminale" non permette di valutare come vere e credibili le "argomentazioni a difesa". Ciò in base ad un mero pregiudizio, tanto che il Togato ha addirittura suggerito al testimone come descrivermi: "No Vax".

La Corte di Appello di Brescia, nonostante lo stesso Procuratore Generale abbia proposto una revisione delle valutazioni complessive a mio nocumento, fa invece sue le precostituite argomentazioni del Giudice di Primo Grado e conferma la prima sentenza del febbraio 2024. Una decisione aberrante.

In estrema sintensi si ripete lo schema che è stato già percorso in tutti gli altri procedimenti penali a mio carico e cioé: colui che mi ha diffamato e che per anni ha operato "stalking", supera indenne le querele sporte dal sottoscritto (che vengono costantemente ignorate (e viene magicamente trasformato in "parte lesa" e, di conseguenza, chi scrive viene sottoposto ad ingiusto processo, istruito sulla base di becere menzogne e volgari manipolazioni.

La giurisprudenza della Cassazione italiana ha affrontato più volte la questione dell'onere probatorio nei reati commessi tramite social network, con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva paternità dei messaggi.

Principi generali consolidati:

La Cassazione ha stabilito che "non è sufficiente dimostrare che un profilo social sia intestato a una determinata persona" per attribuirle automaticamente la responsabilità dei contenuti pubblicati. È necessario un accertamento rigoroso sulla "paternità effettiva" del messaggio.

Elementi probatori richiesti:

Nelle sentenze in materia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'accusa deve fornire prove concrete, tra cui:

- **Tracciamento IP**: l'identificazione dell'indirizzo IP da cui è partita la comunicazione è considerato elemento probatorio significativo
- **Analisi tecnica del dispositivo**: accertamenti sui dispositivi in possesso dell'imputato
- **Elementi di contesto**: contenuto del messaggio, linguaggio utilizzato, conoscenze personali dimostrate
- **Testimonianze** o altri riscontri oggettivi.

Caso di assoluzione per carenza probatoria:

In diverse pronunce, la Cassazione ha confermato assoluzioni quando mancava l'accertamento degli IP o altri elementi tecnici inequivocabili. Il principio è che la semplice titolarità formale dell'account non basta, perché:

- L'account potrebbe essere stato hackerato.
- Potrebbero esservi altri utilizzatori.
- Le credenziali potrebbero essere state sottratte.

Esempio rilevante: Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352/2018 ha evidenziato la necessità di accertamenti tecnici approfonditi sull'effettiva provenienza dei messaggi.

Una condanna di 16 mesi in appello, nonostante la presenza di prove di estraneità e l'assenza di accertamenti IP, rappresenta una situazione preoccupante che si discosta chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un ricorso in Cassazione, viste e considerate le precedenti negative esperienze, mi restituirà Giustizia?

1. - Violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p.)
- Vizio di motivazione della sentenza d'appello
- Contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di accertamenti tecnici rigorosi
- Inversione dell'onere della prova.
2. - Mancanza di accertamenti IP
- Assenza di analisi forensi sui dispositivi
- Violazione del principio "in dubio pro reo".
3.Travisamento delle prove.



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Range finder: come si sono svolti i fatti

mercoledì 5 giugno 2019

Scie chimiche: scovati i nuovi sistemi di nebulizzazione sui motori della serie CFM!



La geoingegneria clandestina marcia indisturbata, grazie alle massicce collusioni in ambito accademico, all'acquiescenza nonché complicità della magistratura ed al completo disinteresse della politica.

A seguito della diffusione delle fotografie ritraenti i sistemi di aerosol alloggiati, a vista, nella sezione posteriore dei turbofan, i tecnici hanno pensato che fosse opportuno iniziare a studiare nuovi apparati, più discreti, idonei alla dispersione in atmosfera dei prodotti chimici ausiliari. Sono apparati che non interessano la camera di combustione e con cui sono dispersi composti differenti dai carburanti additivati (N.A.T.O.) di trimetilalluminio, bario, manganese etc.



Gli ingegneri, operanti nell'ambito della guerra ambientale per mezzo di aerei commerciali, hanno perciò implementato una nuova importante modifica sulla serie di motori CFM. Gli irroratori sono ora montati all'interno della parte fredda del propulsore (nella sezione di by-pass) in una posizione assolutamente insospettabile ed erogano contro flusso, per migliorare la vaporizzazione. In questo modo non solo gli erogatori rimangono nascosti, ma il materiale nebulizzato non viene in alcun modo alterato dall'aria calda della turbina.

Gli scatti si riferiscono ad un CFM-56 della serie A-320, ma anche nell'A-330 sta apportando la stessa modifica in post-produzione. I tecnici hanno anticipato l'intervento sugli A-320, in considerazione del fatto che sono velivoli molto comuni tra le compagnie per il trasporto passeggeri e merci.

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martedì 21 marzo 2017

Il Pubblico Ministero infranse il codice di procedura penale: il rinvio a giudizio è nullo



Novembre 2013: a seguito di un'illegittima ed illegale perquisizione in casa Marcianò, ad opera di cinque agenti della Polizia Postale di Imperia e su mandato del Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali, nonostante tale perquisizione si concluse in un nulla di fatto (il GUP rigettò l'incidente probatorio ed ordinò la restituzione del materiale illecitamente sequestrato), i fratelli Antonio e Rosario Marcianò furono comunque rinviati a giudizio per supposta diffamazione nei confronti di... udite udite... Massimo Della Schiava (Il fioba), noto disinformatore e stalker incallito, amico dello psicopatico Federico De Massis alias Task Force Butler. Assieme a lui, Serena Giacomin (conduttrice televisiva) e Paolo Panerai (dirigente Class meteo TV), tutti insieme appassionatamente.

A distanza di anni, non certo grazie agli avvocati (di fiducia e d'ufficio) che sino ad ora si sono succeduti ad assistere i due "imputati", veniamo a scoprire, spulciando tra i cavlli procedurali, che il Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali violò palesemente il Codice di procedura penale, giacché a suo tempo rigettò senza appello la richiesta di chi scrive e fratello di essere sentiti, per voce del loro legale all'epoca assegnato dalla Procura di Sanremo. Nessuno eccepì, tant'è che ci venne negata anche l'udienza preliminare.

Noi che curiamo i nostri interessi, osserviamo la totale illegittimità del rinvio a giudizio per mancato interrogatorio di garanzia e constestuale violazione del Codice di procedura penale, poiché in questo quadro è palese la violazione degli articoli 416 (comma 1) e 415-bis. Nella fattispecie, la violazione dell'articolo 415-bis determina la nullità del rinvio a giudizio.

Leggiamo [ FONTE ] che cosa scrive il legislatore in merito a questo che è un diritto inalienabile dell'imputato.

[...] Deve al riguardo tenersi presente l’articolo 416, comma 1, c.p.p. secondo il quale "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla, se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3, CPP".

CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA - LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE - TITOLO IX - Udienza preliminare - Art. 416.

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il Pubblico ministero deve procedervi. Il Pubblico ministero non può rigettare l’istanza e, se non segue questa norma alla lettera, il provvedimento di rinvio a giudizio è nullo.

Ne consegue che il processo tuttora incredibilmente in corso (il 22 marzo il Giudice Dott.ssa Alessia Ceccardi intenderebbe ascoltare i testimoni per l'"accusa") è, secondo la legge, nullo, illegittimo, illegale. In tutta evidenza la legge è un optional ed i primi ad infrangerla sono i magistrati, con la prona complicità dei legali difensori, poiché non è possibile immaginare che questi non conoscano i rudimenti del Codice di procedura penale. Il sistema si tutela in questo modo, in pieno spregio di quella frase scritta alle spalle del Giudice: "La giustizia è uguale per tutti". Sì... magari!


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Range finder: come si sono svolti i fatti

sabato 19 dicembre 2015

Risultati



In anni di intense indagini sull’abnorme problema della biogeoingegneria clandestina alias scie chimiche, abbiamo, sotto il profilo della conoscenza, conseguito dei risultati notevoli: un’ingente mole di fonti, documenti originali, articoli scientifici e divulgativi, insieme con un metodo basato sull’osservazione e l’inferenza, con qualche lampo d’intuito e la preziosa collaborazione degli attivisti, ci hanno consentito di scoprire e di mettere a nudo non solo gli scopi più ovvi delle operazioni chimico-biologiche nell’atmosfera, ma pure di snidare gli obiettivi reconditi che travalicano la “guerra climatica”. Si rilegga a tale proposito “Il nucleo”.

Gli stessi fini strategici delle chemtrails vanno intesi come un progetto, in gran parte attuato, che prevede il totale dominio del pianeta: per soggiogare la Terra ed i suoi abitanti è stato ed è dispiegato un arsenale potente ed amplissimo che spazia dalla chimica alla biologia, dalle armi elettromagnetiche alla programmazione neurolinguistica, dal controllo capillare dei media alla cooptazione dei dissidenti(?). Più passa il tempo e più è difficile contrastare o solo arginare questo attacco contro la Vita e la Verità. Negli ultimi tempi alla disinformazione classica, quella rozza e sboccata, si sta affiancando un negazionismo radical chic, insinuante e mieloso. E’ una propaganda a favore del sistema che, rinunciando ad attacchi diretti ed a grossolani vituperi, mira a plagiare quella parte dell’opinione pubblica meno scaltrita, incapace di riconoscere il virus dell’”informazione” pseudo-indipendente. Questa nuova generazione di degenerati, per lo più imberbi traduttori reclutati in occasione dell’EXPO, ha trovato un modo per sbarcare il lunario e per scrivere cose lunari.

Se da un punto di vista scientifico, sono stati compiuti dei progressi portentosi al punto che si è compreso quale sono veramente le forze in gioco e quale diabolico scenario si staglia dietro le già inquietanti motivazioni belliche della geoingegneria illegale, purtroppo i successi concreti sono stati pochi ed occasionali. Ha ragione Dane Wigington a ritenere che, se non si riuscirà a fermare i pazzi che stanno sbranando il pianeta, si può prevedere che l’umanità ha dinanzi a sé un paio di generazioni, non di più.

Guardiamo in faccia la realtà: il clima alterna periodi siccitosi a devastanti nubifragi, il cielo è perennemente coperto da impenetrabili strati chimici, il sole è un pallido ricordo, la flora e la fauna sono in condizioni precarie, con molte specie prossime al collasso e non per i cosiddetti cambiamenti climatici dovuti al biossido di carbonio! I fenomeni atmosferici sono ormai controllati al cento per cento.

Meglio sottacere poi della situazione politico-economico nazionale ed internazionale vicina ad un pericoloso punto di rottura. Tuttavia in un quadro così preoccupante ci rincuora sapere che certa magistratura, con commendevole zelo, cerca di agire per il bene della collettività, istruendo procedimenti per “diffamazione” nei confronti di scienziati e cittadini onesti con il fine di tutelare il buon nome di qualche pupillo. Il tutto “in nome del popolo italiano”…


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lunedì 16 febbraio 2015

L’attivista intemelio Marco Ballestra nel mirino



Gli attivisti sono nel mirino: si susseguono le iniziative “legali” per zittirli e neutralizzarli. Al blogger ed apicoltore intemelio, Marco Ballestra, è stata di recente sequestrata dalla Polizia municipale di Camporosso (Imperia) un’area di circa 13mila metri quadrati. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Imperia per presunte violazioni della normativa urbanistica e di quella edilizia nonché delle leggi relative allo smaltimento dei rifiuti.

Nel corso dell’operazione, sono stati requisiti anche due escavatori ed un autocarro. Secondo l’accusa, Ballestra avrebbe proceduto ad un’opera di livellamento del suo terreno, situato presso la sponda del torrente Nervia, alzando il livello del fondo di un paio di metri, in un’area a riassetto fluviale sottoposta a vincolo idrogeologico.

Da alcuni anni Ballestra deve affrontare dispendiosi e logoranti procedimenti scaturiti dalle solite querele per “diffamazione”. Sono denunce sporte da personaggi locali su cui Ballestra aveva pubblicato qualche articolo di cronaca.

Le vicissitudini del blogger ligure sono veramente sintomatiche: poiché forse Ballestra ha ammucchiato un po’ di terra, si mobilitano con zelo degno di miglior causa, Polizia municipale, Corpo forestale dello Stato e Procura, mentre per i veri e comprovati reati ambientali (leggi almeno alla voce “geoingegneria clandestina”) nessuno muove un dito.

In realtà, l’autore ci pare vittima di ignobili vessazioni per aver denunciato il malaffare diffuso nella città di confine con connivenze tra la classe “politica” e la criminalità organizzata. Tra l’altro le imputazioni nei confronti del blogger risultano ancora più bizzarre, se si ricorda che Ballestra è un apicoltore ed un ambientalista vero, conoscitore dell’avifauna (stanziale e di passo) che popola l’oasi del Nervia.

Si continuano ad imbastire processi-farsa contro gli attivisti: l’alibi è sempre il medesimo, una fittizia diffamazione. Dietro le accuse di ingiurie et similia, si nasconde l’inquisizione del libero pensiero, il perseguimento di “reati” d’opinione. Ogni querela ed ogni procedimento per “diffamazione” nei confronti di attivisti e cittadini onesti sono SINONIMO di azione oppressiva, censoria, liberticida, intimidatoria per opera di alcuni settori dell’establishment.

Esprimiamo la nostra solidarietà a Marco Ballestra ed invitiamo i nostri lettori a sostenerlo. E’ necessario creare una rete di supporto con cui non solo difendere gli attivisti, ma utile pure ad inchiodare alle loro responsabilità gli influencers ed i loro fiancheggiatori.


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