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lunedì 30 marzo 2026

Quando il Diritto diventa un labirinto - Il "processo Cereda vs Marcianò"

1. Introduzione: l'incubo di un processo che non finisce mai

Esiste un punto di rottura in cui la procedura penale smette di essere una garanzia e diventa una trappola. È il paradosso del caso di Rosario Marcianò: un sistema che, pur di non ammettere il fallimento del proprio cronometro, decide di ignorare la realtà dei fatti e il decorso del tempo. La vicenda non è più solo una cronaca giudiziaria locale, ma si trasforma in un monito inquietante per ogni cittadino. Siamo di fronte a un "bypass chirurgico" delle garanzie costituzionali, dove la presunzione di innocenza viene sacrificata sull'altare di una narrazione precostituita. Il caso Marcianò ci interroga su un dubbio atroce: cosa accade quando il diritto, anziché proteggere l'individuo, si trasforma nel labirinto perfetto per schiacciarlo?

2. Lo schiaffo alla prescrizione: Il "trucco" della Sezione 7

Il primo fatto sconcertante riguarda il tempo. Per il procedimento "Cereda vs Marcianò", la prescrizione del reato è maturata il 6 febbraio scorso. In un sistema sano, questo segnerebbe la fine naturale dell'azione penale. Invece, la Corte di Cassazione ha fissato l'udienza per il dibattimento nonostante il termine sia ampiamente scaduto. Lo ha fatto assegnando il caso alla Sezione 7, un organo tristemente noto tra i giuristi per la sua specializzazione nel dichiarare i ricorsi inammissibili.

Questo non è un dettaglio tecnico, ma un escamotage procedurale: se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la prescrizione non ha effetto e la condanna diventa definitiva. È una manovra che scavalca il diritto dell'imputato a vedere estinto un reato ormai "morto" per legge.

"La Corte di Cassazione, benché il procedimento penale sia andato prescritto il 6 febbraio scorso, ha fissato udienza per il dibattimento. Uno schiaffo alla legge ed alle norme sui diritti dell'imputato."

3. L'indirizzo IP: la "prova Regina" negata e la "pistola fumante" ignorata

Il nucleo del ricorso firmato dall'Avvocato Alessandro Fusillo svela un vuoto probatorio agghiacciante. In un processo per diffamazione (Art. 595 c.p.) e atti persecutori (Art. 612 bis c.p.) commessi via social, l'identità digitale dell'autore è l'unico fatto che conti. Eppure, la magistratura ha rifiutato sistematicamente di verificare l'indirizzo IP dei post incriminati.

La gravità del fatto è amplificata da una prova ignorata: Marcianò ha prodotto una schermata ed un video che riprendono il profilo il giorno 28 maggio 2018 che dimostravano come il suo profilo Facebook fosse stato bloccato e sospeso proprio nel periodo della pubblicazione di alcuni post. Se l'account era sospeso, chi scriveva a suo nome? La Corte d'Appello ha liquidato la questione come "inverosimile", negando l'accertamento tecnico su un IP che avrebbe potuto scagionarlo definitivamente. Questo rifiuto non è solo una scelta istruttoria, ma una violazione frontale dell'Art. 6 della C.E.D.U. sul diritto a un equo processo.

4. L'inversione dell'onere della prova: colpevole fino a prova contraria?

Assistiamo qui ad una logica circolare e kafkiana che ribalta l'Art. 533 c.p.p. Non è più l'accusa a dover provare la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma è l'imputato a dover fornire una "prova diabolica": dimostrare l'identità dei terzi che avrebbero creato falsi profili a suo nome.

La Corte ha costruito la colpevolezza su basi che sfidano la logica giuridica:
* Diritto all'assenza come confessione: La Corte ha usato l'assenza di Marcianò al dibattimento come prova a suo carico, trasformando il legittimo esercizio del diritto al silenzio in una sorta di "ammissione di colpa per omissione". * Assenza di denunce: Il fatto che l'imputato non avesse denunciato il furto d'identità per ogni singolo post è stato interpretato come conferma della sua paternità, ignorando che la sua notorietà lo rende un bersaglio costante di profili "clone". * Coerenza narrativa vs Verità tecnica: I giudici hanno ritenuto superflua la prova tecnica sull'IP perché i post "riflettevano il pensiero" dell'imputato. Un precedente pericolosissimo: si condanna per l'ideologia, non per l'azione provata.

5. La trappola della recidiva: quando il carcere diventa inevitabile

L'ultima verità è la più brutale: la trasformazione di reati d'opinione in detenzione effettiva attraverso lo strumento della "Recidiva reiterata infraquinquennale specifica". Questa etichetta giuridica agisce come una ghigliottina automatica: la sua applicazione esclude categoricamente l'accesso a misure alternative al carcere (affidamento ai servizi sociali o semilibertà).

Per Marcianò, il "carcere assicurato" non è un'iperbole, ma una certezza matematica derivante dalla somma dei procedimenti (16 mesi per il caso Cereda, più altri 2 anni per condanne pregresse, a cui si aggiunge un imminente rinvio a giudizio che minaccia altri 3 anni senza benefici). A completare il quadro di una "trappola" fisica e legale, vi è la sottrazione dei documenti d'identità e del passaporto: un uomo senza documenti è un uomo che non può scappare da una giurisdizione che sembra aver già scritto il finale della sua storia.

6. Conclusione: un futuro tra sbarre e ricorsi

Mentre le pene alternative per i vecchi procedimenti scadranno a maggio, il nuovo orizzonte di Rosario Marcianò si delinea tra anni di reclusione e una caccia giudiziaria che non ammette repliche tecniche. Quando il sistema decide che la "coerenza narrativa" di un sospetto vale più della prova informatica di un indirizzo IP, la giustizia smette di essere un servizio al cittadino per diventare un apparato di autoconservazione.

Resta una domanda che dovrebbe togliere il sonno a chiunque creda nello Stato di Diritto: Può un sistema definirsi giusto se preferisce blindare una condanna attraverso tecnicismi procedurali piuttosto che rischiare di scoprire la verità attraverso una verifica tecnica dei fatti?

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venerdì 3 ottobre 2025

Una nuova aberrante sentenza. La Giustizia è morta!

Una nuova sentenza iniqua. La Corte di Appello di Brescia, il 30 settembre scorso, ha confermato la condanna in primo grado - inflitta dal Tribunale monocratico di Bergamo - a sedici mesi di reclusione. Il tutto sulla base di una querela temeraria, nata in risposta ad una mia denuncia per diffamazione ed atti persecutori, risalente al 2014. Denuncia, come al solito, letteralmente evaporata.

E' il mese di aprile 2023, quando il Pubblico Ministero della Procura di Bergamo mi comunica la conclusione delle indagini a mio carico, informandomi che è mio diritto presentare memoria difensiva entro 10 giorni dalla consegna della notifica. Ovviamente invio la mia memoria, precisando che gli addebiti non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto:

a) I contenuti che si ritengono diffamatori nei confronti della supposta "parte lesa", non sono stati vergati dal sottoscritto, ma da tale F.C., che si firma con il nickname di Mister Jones;

b) nel lasso di tempo contestato dalla Procura di Bergamo il mio account Facebook risultava bloccato;

c) la pagina Facebook a cui si fa riferimento, all'epoca, non era ancora esistente sul Social Network.

A rafforzamento alle mie argomentazioni presento al Pubblico Ministero una serie di screenshot, risalenti ad un periodo compreso tra il 2012 ed il 2018, nei quali sono presenti contenuti pesantemente diffamatori nei miei confronti, a firma del soggetto che è considerato, invece, parte lesa e che mi ha a sua volta querelato. Inoltre segnalo al P.M. che, non essendo stata verificata l'origine dei post (identificazione certa degli IP di provenienza), che si ritiene arbitrariamente scritti dal sottoscritto, le accuse restano infondate e per questo chiedo l'archiviazione.

Invece vengo rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione ed atti persecutori e nel 2024 il Giudice di Bergamo Beatrice Purita mi condanna ad un anno e quattro mesi di carcere senza la sospensione condizionale della pena. Tutto ciò sulla base di semplici indizi e con il solo supporto delle mendaci dichiarazioni della "parte lesa" e del suo testimone financo pregiudicato, considerandole attendibili senza ombra di dubbio. Al contrario il togato ritiene fallaci le mie prove a sostegno della mia estraneità ai fatti, poiché, a suo giudizio, il mio "profilo criminale" non permette di valutare come vere e credibili le "argomentazioni a difesa". Ciò in base ad un mero pregiudizio, tanto che il Togato ha addirittura suggerito al testimone come descrivermi: "No Vax".

La Corte di Appello di Brescia, nonostante lo stesso Procuratore Generale abbia proposto una revisione delle valutazioni complessive a mio nocumento, fa invece sue le precostituite argomentazioni del Giudice di Primo Grado e conferma la prima sentenza del febbraio 2024. Una decisione aberrante.

In estrema sintensi si ripete lo schema che è stato già percorso in tutti gli altri procedimenti penali a mio carico e cioé: colui che mi ha diffamato e che per anni ha operato "stalking", supera indenne le querele sporte dal sottoscritto (che vengono costantemente ignorate (e viene magicamente trasformato in "parte lesa" e, di conseguenza, chi scrive viene sottoposto ad ingiusto processo, istruito sulla base di becere menzogne e volgari manipolazioni.

La giurisprudenza della Cassazione italiana ha affrontato più volte la questione dell'onere probatorio nei reati commessi tramite social network, con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva paternità dei messaggi.

Principi generali consolidati:

La Cassazione ha stabilito che "non è sufficiente dimostrare che un profilo social sia intestato a una determinata persona" per attribuirle automaticamente la responsabilità dei contenuti pubblicati. È necessario un accertamento rigoroso sulla "paternità effettiva" del messaggio.

Elementi probatori richiesti:

Nelle sentenze in materia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'accusa deve fornire prove concrete, tra cui:

- **Tracciamento IP**: l'identificazione dell'indirizzo IP da cui è partita la comunicazione è considerato elemento probatorio significativo
- **Analisi tecnica del dispositivo**: accertamenti sui dispositivi in possesso dell'imputato
- **Elementi di contesto**: contenuto del messaggio, linguaggio utilizzato, conoscenze personali dimostrate
- **Testimonianze** o altri riscontri oggettivi.

Caso di assoluzione per carenza probatoria:

In diverse pronunce, la Cassazione ha confermato assoluzioni quando mancava l'accertamento degli IP o altri elementi tecnici inequivocabili. Il principio è che la semplice titolarità formale dell'account non basta, perché:

- L'account potrebbe essere stato hackerato.
- Potrebbero esservi altri utilizzatori.
- Le credenziali potrebbero essere state sottratte.

Esempio rilevante: Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352/2018 ha evidenziato la necessità di accertamenti tecnici approfonditi sull'effettiva provenienza dei messaggi.

Una condanna di 16 mesi in appello, nonostante la presenza di prove di estraneità e l'assenza di accertamenti IP, rappresenta una situazione preoccupante che si discosta chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un ricorso in Cassazione, viste e considerate le precedenti negative esperienze, mi restituirà Giustizia?

1. - Violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p.)
- Vizio di motivazione della sentenza d'appello
- Contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di accertamenti tecnici rigorosi
- Inversione dell'onere della prova.
2. - Mancanza di accertamenti IP
- Assenza di analisi forensi sui dispositivi
- Violazione del principio "in dubio pro reo".
3.Travisamento delle prove.



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