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giovedì 16 aprile 2026

Lo Stato è coinvolto nelle operazioni di stalking giudiziario a danno dei fratelli Marcianò

Giustizia digitale o trappola per topi? Quattro verità scomode sul caso Marcianò-Cereda

1. Introduzione: l'illusione della certezza nell'era social

Nell'era della realtà aumentata e delle identità fluide, abita un paradosso giuridico che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera. Se da un lato è diventato elementare per un terzo "clonare" un’identità digitale o creare profili speculari per scopi diffamatori, dall'altro è diventato quasi impossibile dimostrare legalmente di non aver premuto quel tasto "invio". Il caso Cereda vs. Marcianò non è solo una cronaca di stalking e diffamazione; è il manifesto di un pericoloso scivolamento verso un sistema dove la "verosimiglianza" sostituisce la certezza del fatto. Un'analisi forense dei documenti rivela un corto circuito che mette a nudo la fragilità del diritto alla difesa nell'era digitale.

2. Prima Verità: Il "Verosimile" che uccide l'Articolo 606 c.p.p.

Il cuore pulsante della condanna a 16 mesi inflitta a Rosario Marcianò risiede in una motivazione che, sotto il profilo del diritto, appare come un castello di carte logico. La Corte d’Appello di Brescia ha basato la responsabilità penale sulla "paternità presunta" dei post, liquidando come "inverosimile" l'accesso di terzi agli account.

Siamo di fronte a un macroscopico vizio di motivazione ai sensi dell’Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte ha applicato un ragionamento circolare: i post sono attribuiti a Marcianò perché i toni sono coerenti con il suo pensiero espresso sul blog Tanker Enemy, e l'ipotesi di falsi profili viene esclusa proprio perché i contenuti sembrano "troppo simili" all'originale. In questo modo, il dato da dimostrare diventa il presupposto della dimostrazione stessa. Non solo: la Corte ha trasformato l'assenza dell'imputato in aula ("rimasto assente") in un elemento di debolezza probatoria, svuotando di fatto il diritto al silenzio e ribaltando la logica del dubbio ragionevole.

"Il dubbio non viene superato, ma aggirato... Il dato da dimostrare viene così utilizzato come presupposto della dimostrazione stessa".

3. Seconda Verità: L'Inversione dell'Onere della Prova e la "Probatio Diabolica"

Il secondo pilastro di questa anomalia riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva (Art. 606, comma 1, lett. d c.p.p.). La difesa aveva chiesto l'unico accertamento oggettivo possibile in un processo digitale: l'analisi degli indirizzi IP. In un ecosistema informatico, l'IP è l'unica "impronta digitale" capace di distinguere l'imputato da un eventuale falsificatore.

Negando questo accertamento, il Tribunale ha generato un'asimmetria informativa insuperabile, imponendo all'imputato una probatio diabolica: dimostrare la propria innocenza senza disporre dei mezzi tecnici (poteri di polizia postale e accesso ai log dei gestori) che solo l'Autorità Giudiziaria possiede. Questo diniego configura una violazione frontale dell'Art. 6 CEDU (diritto alla parità delle armi) e dell'Art. 111 della Costituzione. Senza la controprova tecnica, la giustizia rinuncia alla verità scientifica per accontentarsi di una "compatibilità contenutistica" che non ha cittadinanza in un processo penale di un Paese civile.

4. Terza Verità: Il Giallo della Querela Svanita a Sanremo

Esiste un'anomalia documentale che sposta l'asse della narrazione processuale. Mentre Marcianò veniva dipinto come uno "stalker incallito" sulla base della querela temeraria mossa da Daniele Matteo Cereda nel 2021, è emerso che Marcianò era stato il primo a chiedere tutela.

Il 5 dicembre 2014, presso il Commissariato di Sanremo, Marcianò aveva sporto una denuncia-querela di ben 7 pagine (verbale di ratifica acquisito dalla difesa con copia conforme del marzo 2023) contro Cereda per atti persecutori e diffamazione. Eppure, questo atto fondamentale risulta assente dal fascicolo del PM. Nonostante l'invio tramite PEC della memoria difensiva nell'aprile 2023, la magistratura ha proceduto ignorando che l'imputato fosse, in realtà, una parte offesa che denunciava da anni sostituzioni di persona e stalking. Questa omissione ha permesso di costruire un quadro accusatorio parziale, dove la vittima e il carnefice sono stati scambiati di ruolo grazie a un buco nero documentale.
5. Quarta Verità: L'Ombra del Ministero della Giustizia e l'IP 89.119.251.40

L'aspetto più inquietante emerge dall'analisi dei log del blog Tanker Enemy e dalle attività su piattaforme come Wikipedia e Nonciclopedia. I dati tecnici rivelano accessi massivi e modifiche sistematiche provenienti dall'indirizzo IP 89.119.251.40, formalmente riconducibile al Ministero della Giustizia (Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi).

Secondo quanto denunciato da Marcianò, questa connessione istituzionale — che farebbe capo a una figura di rilievo indicata come "Puntato A." — non si sarebbe limitata al monitoraggio, ma avrebbe partecipato attivamente all'opera di discredito. Da questo IP sarebbero stati caricati fotomontaggi (come l'immagine di Marcianò con gli occhi da "Grigio" alieno), create biografie derisorie come quella del "geometra Straker" e monitorati post specifici riguardanti il caso German Wings o la partecipazione a Voyager nel 2007. Il sospetto di un utilizzo di apparati dello Stato per finalità di stalking digitale e disinformazione ai danni di un privato cittadino apre uno scenario che trascende la diffamazione per toccare la sicurezza dei diritti civili.
"Il Ministero della Giustizia è coinvolto nell'opera di discredito e diffamazione e di stalking a carico dei fratelli Marcianò... gestisce, paga e protegge disinformatori che usano proprio le connessioni del Ministero".

6. Conclusione: L'Escamotage della Sezione VII

Il sipario su questa vicenda si alzerà il 22 aprile 2026 dinanzi alla Corte di Cassazione. Ma c'è un dettaglio che la nostra analisi non può ignorare: il reato maturerà la prescrizione il 6 febbraio 2026. Perché fissare un'udienza oltre i termini? La risposta risiede nella designazione della Sezione VII, nota tra gli esperti di diritto per la sua severità nel valutare l'inammissibilità dei ricorsi.

Dichiarare il ricorso inammissibile è l'unico strumento giuridico per impedire che la prescrizione produca i suoi effetti, confermando così la condanna a 16 mesi nonostante l'estinzione del reato. È una strategia processuale che sembra voler blindare un verdetto basato sulla "verosimiglianza", ignorando le voragini tecniche e documentali qui esposte. Se la Cassazione confermerà questo impianto, sancirà un principio definitivo: nell'era digitale, lo stile di scrittura vale più di un indirizzo IP e la coerenza ideale pesa più di una prova scientifica.

In un mondo dove chiunque può clonare la nostra voce o il nostro stile di scrittura, siamo pronti ad accettare una giustizia che condanna sulla base della "verosimiglianza" rinunciando alla verità tecnica dell'indirizzo IP?

Ascolta il Podcast QUI. Guarda il video sugli accessi di stalking governativo dai server del Ministero della Giustizia QUI. Scarica la rivista "Disconnessi" con l'articolo sul tema QUI.

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Range finder: come si sono svolti i fatti

lunedì 30 marzo 2026

Quando il Diritto diventa un labirinto - Il "processo Cereda vs Marcianò"

1. Introduzione: l'incubo di un processo che non finisce mai

Esiste un punto di rottura in cui la procedura penale smette di essere una garanzia e diventa una trappola. È il paradosso del caso di Rosario Marcianò: un sistema che, pur di non ammettere il fallimento del proprio cronometro, decide di ignorare la realtà dei fatti e il decorso del tempo. La vicenda non è più solo una cronaca giudiziaria locale, ma si trasforma in un monito inquietante per ogni cittadino. Siamo di fronte a un "bypass chirurgico" delle garanzie costituzionali, dove la presunzione di innocenza viene sacrificata sull'altare di una narrazione precostituita. Il caso Marcianò ci interroga su un dubbio atroce: cosa accade quando il diritto, anziché proteggere l'individuo, si trasforma nel labirinto perfetto per schiacciarlo?

2. Lo schiaffo alla prescrizione: Il "trucco" della Sezione 7

Il primo fatto sconcertante riguarda il tempo. Per il procedimento "Cereda vs Marcianò", la prescrizione del reato è maturata il 6 febbraio scorso. In un sistema sano, questo segnerebbe la fine naturale dell'azione penale. Invece, la Corte di Cassazione ha fissato l'udienza per il dibattimento nonostante il termine sia ampiamente scaduto. Lo ha fatto assegnando il caso alla Sezione 7, un organo tristemente noto tra i giuristi per la sua specializzazione nel dichiarare i ricorsi inammissibili.

Questo non è un dettaglio tecnico, ma un escamotage procedurale: se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la prescrizione non ha effetto e la condanna diventa definitiva. È una manovra che scavalca il diritto dell'imputato a vedere estinto un reato ormai "morto" per legge.

"La Corte di Cassazione, benché il procedimento penale sia andato prescritto il 6 febbraio scorso, ha fissato udienza per il dibattimento. Uno schiaffo alla legge ed alle norme sui diritti dell'imputato."

3. L'indirizzo IP: la "prova Regina" negata e la "pistola fumante" ignorata

Il nucleo del ricorso firmato dall'Avvocato Alessandro Fusillo svela un vuoto probatorio agghiacciante. In un processo per diffamazione (Art. 595 c.p.) e atti persecutori (Art. 612 bis c.p.) commessi via social, l'identità digitale dell'autore è l'unico fatto che conti. Eppure, la magistratura ha rifiutato sistematicamente di verificare l'indirizzo IP dei post incriminati.

La gravità del fatto è amplificata da una prova ignorata: Marcianò ha prodotto una schermata ed un video che riprendono il profilo il giorno 28 maggio 2018 che dimostravano come il suo profilo Facebook fosse stato bloccato e sospeso proprio nel periodo della pubblicazione di alcuni post. Se l'account era sospeso, chi scriveva a suo nome? La Corte d'Appello ha liquidato la questione come "inverosimile", negando l'accertamento tecnico su un IP che avrebbe potuto scagionarlo definitivamente. Questo rifiuto non è solo una scelta istruttoria, ma una violazione frontale dell'Art. 6 della C.E.D.U. sul diritto a un equo processo.

4. L'inversione dell'onere della prova: colpevole fino a prova contraria?

Assistiamo qui ad una logica circolare e kafkiana che ribalta l'Art. 533 c.p.p. Non è più l'accusa a dover provare la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma è l'imputato a dover fornire una "prova diabolica": dimostrare l'identità dei terzi che avrebbero creato falsi profili a suo nome.

La Corte ha costruito la colpevolezza su basi che sfidano la logica giuridica:
* Diritto all'assenza come confessione: La Corte ha usato l'assenza di Marcianò al dibattimento come prova a suo carico, trasformando il legittimo esercizio del diritto al silenzio in una sorta di "ammissione di colpa per omissione". * Assenza di denunce: Il fatto che l'imputato non avesse denunciato il furto d'identità per ogni singolo post è stato interpretato come conferma della sua paternità, ignorando che la sua notorietà lo rende un bersaglio costante di profili "clone". * Coerenza narrativa vs Verità tecnica: I giudici hanno ritenuto superflua la prova tecnica sull'IP perché i post "riflettevano il pensiero" dell'imputato. Un precedente pericolosissimo: si condanna per l'ideologia, non per l'azione provata.

5. La trappola della recidiva: quando il carcere diventa inevitabile

L'ultima verità è la più brutale: la trasformazione di reati d'opinione in detenzione effettiva attraverso lo strumento della "Recidiva reiterata infraquinquennale specifica". Questa etichetta giuridica agisce come una ghigliottina automatica: la sua applicazione esclude categoricamente l'accesso a misure alternative al carcere (affidamento ai servizi sociali o semilibertà).

Per Marcianò, il "carcere assicurato" non è un'iperbole, ma una certezza matematica derivante dalla somma dei procedimenti (16 mesi per il caso Cereda, più altri 2 anni per condanne pregresse, a cui si aggiunge un imminente rinvio a giudizio che minaccia altri 3 anni senza benefici). A completare il quadro di una "trappola" fisica e legale, vi è la sottrazione dei documenti d'identità e del passaporto: un uomo senza documenti è un uomo che non può scappare da una giurisdizione che sembra aver già scritto il finale della sua storia.

6. Conclusione: un futuro tra sbarre e ricorsi

Mentre le pene alternative per i vecchi procedimenti scadranno a maggio, il nuovo orizzonte di Rosario Marcianò si delinea tra anni di reclusione e una caccia giudiziaria che non ammette repliche tecniche. Quando il sistema decide che la "coerenza narrativa" di un sospetto vale più della prova informatica di un indirizzo IP, la giustizia smette di essere un servizio al cittadino per diventare un apparato di autoconservazione.

Resta una domanda che dovrebbe togliere il sonno a chiunque creda nello Stato di Diritto: Può un sistema definirsi giusto se preferisce blindare una condanna attraverso tecnicismi procedurali piuttosto che rischiare di scoprire la verità attraverso una verifica tecnica dei fatti?

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Range finder: come si sono svolti i fatti

venerdì 3 ottobre 2025

Una nuova aberrante sentenza. La Giustizia è morta!

Una nuova sentenza iniqua. La Corte di Appello di Brescia, il 30 settembre scorso, ha confermato la condanna in primo grado - inflitta dal Tribunale monocratico di Bergamo - a sedici mesi di reclusione. Il tutto sulla base di una querela temeraria, nata in risposta ad una mia denuncia per diffamazione ed atti persecutori, risalente al 2014. Denuncia, come al solito, letteralmente evaporata.

E' il mese di aprile 2023, quando il Pubblico Ministero della Procura di Bergamo mi comunica la conclusione delle indagini a mio carico, informandomi che è mio diritto presentare memoria difensiva entro 10 giorni dalla consegna della notifica. Ovviamente invio la mia memoria, precisando che gli addebiti non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto:

a) I contenuti che si ritengono diffamatori nei confronti della supposta "parte lesa", non sono stati vergati dal sottoscritto, ma da tale F.C., che si firma con il nickname di Mister Jones;

b) nel lasso di tempo contestato dalla Procura di Bergamo il mio account Facebook risultava bloccato;

c) la pagina Facebook a cui si fa riferimento, all'epoca, non era ancora esistente sul Social Network.

A rafforzamento alle mie argomentazioni presento al Pubblico Ministero una serie di screenshot, risalenti ad un periodo compreso tra il 2012 ed il 2018, nei quali sono presenti contenuti pesantemente diffamatori nei miei confronti, a firma del soggetto che è considerato, invece, parte lesa e che mi ha a sua volta querelato. Inoltre segnalo al P.M. che, non essendo stata verificata l'origine dei post (identificazione certa degli IP di provenienza), che si ritiene arbitrariamente scritti dal sottoscritto, le accuse restano infondate e per questo chiedo l'archiviazione.

Invece vengo rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione ed atti persecutori e nel 2024 il Giudice di Bergamo Beatrice Purita mi condanna ad un anno e quattro mesi di carcere senza la sospensione condizionale della pena. Tutto ciò sulla base di semplici indizi e con il solo supporto delle mendaci dichiarazioni della "parte lesa" e del suo testimone financo pregiudicato, considerandole attendibili senza ombra di dubbio. Al contrario il togato ritiene fallaci le mie prove a sostegno della mia estraneità ai fatti, poiché, a suo giudizio, il mio "profilo criminale" non permette di valutare come vere e credibili le "argomentazioni a difesa". Ciò in base ad un mero pregiudizio, tanto che il Togato ha addirittura suggerito al testimone come descrivermi: "No Vax".

La Corte di Appello di Brescia, nonostante lo stesso Procuratore Generale abbia proposto una revisione delle valutazioni complessive a mio nocumento, fa invece sue le precostituite argomentazioni del Giudice di Primo Grado e conferma la prima sentenza del febbraio 2024. Una decisione aberrante.

In estrema sintensi si ripete lo schema che è stato già percorso in tutti gli altri procedimenti penali a mio carico e cioé: colui che mi ha diffamato e che per anni ha operato "stalking", supera indenne le querele sporte dal sottoscritto (che vengono costantemente ignorate (e viene magicamente trasformato in "parte lesa" e, di conseguenza, chi scrive viene sottoposto ad ingiusto processo, istruito sulla base di becere menzogne e volgari manipolazioni.

La giurisprudenza della Cassazione italiana ha affrontato più volte la questione dell'onere probatorio nei reati commessi tramite social network, con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva paternità dei messaggi.

Principi generali consolidati:

La Cassazione ha stabilito che "non è sufficiente dimostrare che un profilo social sia intestato a una determinata persona" per attribuirle automaticamente la responsabilità dei contenuti pubblicati. È necessario un accertamento rigoroso sulla "paternità effettiva" del messaggio.

Elementi probatori richiesti:

Nelle sentenze in materia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'accusa deve fornire prove concrete, tra cui:

- **Tracciamento IP**: l'identificazione dell'indirizzo IP da cui è partita la comunicazione è considerato elemento probatorio significativo
- **Analisi tecnica del dispositivo**: accertamenti sui dispositivi in possesso dell'imputato
- **Elementi di contesto**: contenuto del messaggio, linguaggio utilizzato, conoscenze personali dimostrate
- **Testimonianze** o altri riscontri oggettivi.

Caso di assoluzione per carenza probatoria:

In diverse pronunce, la Cassazione ha confermato assoluzioni quando mancava l'accertamento degli IP o altri elementi tecnici inequivocabili. Il principio è che la semplice titolarità formale dell'account non basta, perché:

- L'account potrebbe essere stato hackerato.
- Potrebbero esservi altri utilizzatori.
- Le credenziali potrebbero essere state sottratte.

Esempio rilevante: Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352/2018 ha evidenziato la necessità di accertamenti tecnici approfonditi sull'effettiva provenienza dei messaggi.

Una condanna di 16 mesi in appello, nonostante la presenza di prove di estraneità e l'assenza di accertamenti IP, rappresenta una situazione preoccupante che si discosta chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un ricorso in Cassazione, viste e considerate le precedenti negative esperienze, mi restituirà Giustizia?

1. - Violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p.)
- Vizio di motivazione della sentenza d'appello
- Contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di accertamenti tecnici rigorosi
- Inversione dell'onere della prova.
2. - Mancanza di accertamenti IP
- Assenza di analisi forensi sui dispositivi
- Violazione del principio "in dubio pro reo".
3.Travisamento delle prove.



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