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venerdì 3 ottobre 2025

Una nuova aberrante sentenza. La Giustizia è morta!

Una nuova sentenza iniqua. La Corte di Appello di Brescia, il 30 settembre scorso, ha confermato la condanna in primo grado - inflitta dal Tribunale monocratico di Bergamo - a sedici mesi di reclusione. Il tutto sulla base di una querela temeraria, nata in risposta ad una mia denuncia per diffamazione ed atti persecutori, risalente al 2014. Denuncia, come al solito, letteralmente evaporata.

E' il mese di aprile 2023, quando il Pubblico Ministero della Procura di Bergamo mi comunica la conclusione delle indagini a mio carico, informandomi che è mio diritto presentare memoria difensiva entro 10 giorni dalla consegna della notifica. Ovviamente invio la mia memoria, precisando che gli addebiti non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto:

a) I contenuti che si ritengono diffamatori nei confronti della supposta "parte lesa", non sono stati vergati dal sottoscritto, ma da tale F.C., che si firma con il nickname di Mister Jones;

b) nel lasso di tempo contestato dalla Procura di Bergamo il mio account Facebook risultava bloccato;

c) la pagina Facebook a cui si fa riferimento, all'epoca, non era ancora esistente sul Social Network.

A rafforzamento alle mie argomentazioni presento al Pubblico Ministero una serie di screenshot, risalenti ad un periodo compreso tra il 2012 ed il 2018, nei quali sono presenti contenuti pesantemente diffamatori nei miei confronti, a firma del soggetto che è considerato, invece, parte lesa e che mi ha a sua volta querelato. Inoltre segnalo al P.M. che, non essendo stata verificata l'origine dei post (identificazione certa degli IP di provenienza), che si ritiene arbitrariamente scritti dal sottoscritto, le accuse restano infondate e per questo chiedo l'archiviazione.

Invece vengo rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione ed atti persecutori e nel 2024 il Giudice di Bergamo Beatrice Purita mi condanna ad un anno e quattro mesi di carcere senza la sospensione condizionale della pena. Tutto ciò sulla base di semplici indizi e con il solo supporto delle mendaci dichiarazioni della "parte lesa" e del suo testimone financo pregiudicato, considerandole attendibili senza ombra di dubbio. Al contrario il togato ritiene fallaci le mie prove a sostegno della mia estraneità ai fatti, poiché, a suo giudizio, il mio "profilo criminale" non permette di valutare come vere e credibili le "argomentazioni a difesa". Ciò in base ad un mero pregiudizio, tanto che il Togato ha addirittura suggerito al testimone come descrivermi: "No Vax".

La Corte di Appello di Brescia, nonostante lo stesso Procuratore Generale abbia proposto una revisione delle valutazioni complessive a mio nocumento, fa invece sue le precostituite argomentazioni del Giudice di Primo Grado e conferma la prima sentenza del febbraio 2024. Una decisione aberrante.

In estrema sintensi si ripete lo schema che è stato già percorso in tutti gli altri procedimenti penali a mio carico e cioé: colui che mi ha diffamato e che per anni ha operato "stalking", supera indenne le querele sporte dal sottoscritto (che vengono costantemente ignorate (e viene magicamente trasformato in "parte lesa" e, di conseguenza, chi scrive viene sottoposto ad ingiusto processo, istruito sulla base di becere menzogne e volgari manipolazioni.

La giurisprudenza della Cassazione italiana ha affrontato più volte la questione dell'onere probatorio nei reati commessi tramite social network, con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva paternità dei messaggi.

Principi generali consolidati:

La Cassazione ha stabilito che "non è sufficiente dimostrare che un profilo social sia intestato a una determinata persona" per attribuirle automaticamente la responsabilità dei contenuti pubblicati. È necessario un accertamento rigoroso sulla "paternità effettiva" del messaggio.

Elementi probatori richiesti:

Nelle sentenze in materia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'accusa deve fornire prove concrete, tra cui:

- **Tracciamento IP**: l'identificazione dell'indirizzo IP da cui è partita la comunicazione è considerato elemento probatorio significativo
- **Analisi tecnica del dispositivo**: accertamenti sui dispositivi in possesso dell'imputato
- **Elementi di contesto**: contenuto del messaggio, linguaggio utilizzato, conoscenze personali dimostrate
- **Testimonianze** o altri riscontri oggettivi.

Caso di assoluzione per carenza probatoria:

In diverse pronunce, la Cassazione ha confermato assoluzioni quando mancava l'accertamento degli IP o altri elementi tecnici inequivocabili. Il principio è che la semplice titolarità formale dell'account non basta, perché:

- L'account potrebbe essere stato hackerato.
- Potrebbero esservi altri utilizzatori.
- Le credenziali potrebbero essere state sottratte.

Esempio rilevante: Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352/2018 ha evidenziato la necessità di accertamenti tecnici approfonditi sull'effettiva provenienza dei messaggi.

Una condanna di 16 mesi in appello, nonostante la presenza di prove di estraneità e l'assenza di accertamenti IP, rappresenta una situazione preoccupante che si discosta chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un ricorso in Cassazione, viste e considerate le precedenti negative esperienze, mi restituirà Giustizia?

1. - Violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p.)
- Vizio di motivazione della sentenza d'appello
- Contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di accertamenti tecnici rigorosi
- Inversione dell'onere della prova.
2. - Mancanza di accertamenti IP
- Assenza di analisi forensi sui dispositivi
- Violazione del principio "in dubio pro reo".
3.Travisamento delle prove.



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venerdì 16 maggio 2025

L'alluvione del 1966 ed il progetto C.N.R. di semina delle nuvole: una diretta correlazione

Ricordate le devastanti alluvioni del 1966? Proprio nel fatale 1966 furono condotti esperimenti di “cloud seeding”, cioè di “inseminazione delle nubi” con agenti chimici.

Titolo dello studio, in inglese: “A Biennal Systematic Test of some Newly-Developed Cloud-Seeding Nucleants, under Orographic Conditions” (documento allegato - vedi link). Tre ricercatori – Alberto Montefinale, Gianna Petriconi [1] (Ricordate la Petriconi?) ed Henry Papee, spiegano che, dal gennaio del 1966 al giugno del 1968, fu condotto un “test sistematico” di sollecitazione delle nuvole sui Colli Prenestini, ad est di Roma. Obiettivo: provocare l’aumento delle precipitazioni mediante “dispersione di aerosol” in atmosfera.

Riassunto: "Un esperimento sistematico di inseminazione delle nuvole è stato condotto nelle Colline Prenestine, ad est di Roma, nel periodo gennaio 1966 - giugno 1968. L'obiettivo era determinare se l'uso di nuclei giganti di condensazione monodispersi, emettitori di elettroni, e di nuclei giganti di formazione del ghiaccio di AlzSa, entrambi recentemente sviluppati nei nostri laboratori, potrebbero aumentare le precipitazioni su un'area circostante al sito di dispersione dell'aerosol. Il metodo di valutazione prevedeva confronti di precipitazioni cadute durante la settimana successiva all'aerosol di circa 15 kg di particolato, alle precipitazioni raccolte nelle due settimane successive a tale periodo. I risultati mostrano che, nonostante una quantità relativamente piccola di nuclei utilizzati per l'operazione di semina e nonostante un disegno di valutazione dei dati apparentemente svantaggiato, i rapporti normalizzati e cumulati degli eventi di precipitazione, associati a quei periodi di tempo, indicano aumenti significativi durante l'estate e l'autunno e diminuzioni significative durante la stagione invernale, sull'area considerata. NdR".

[1] La Dottoressa Gianna Petriconi fu tra coloro che presentarono un brevetto utile ad impedire la formazione di nubi. Un brevetto del C.N.R., ovviamente. E' possibile modificare le condizioni meteorologiche e manipolare i cicli pluviometrici, intervenendo sulle nubi tramite l'impiego di carburanti idonei? La risposta è affermativa. Infatti trattasi di un brevetto risalente al lontano 1973 e nel 1977 assegnato al Consiglio Nazionale per le ricerche (C.N.R.). Nel testo è spiegato in modo approfondito com'è possibile alterare la composizione del combustibile al fine di abbattere l'umidità atmosferica e dissolvere le formazioni nuvolose che potrebbero causare precipitazioni piovose. Ciò è possibile additivando alluminio, magnesio ed altri elementi alcalini che, reagendo con i solfuri di scarto, derivanti dalla combustione, determinano una fine miscela di nanopolveri igroscopiche. E' quindi evidente com'è vantaggiosa ed economica la collaborazione delle compagnie civili, giacché la capillarità delle rotte commerciali permette di intervenire ovunque si intenda distruggere o deviare intere perturbazioni. Cade così ogni fantasiosa spiegazione negazionista, volta a screditare quella che, secondo i media di regime, sarebbe solo una leggenda metropolitana nata dalla sfrenata fantasia di due fantomatici appassionati di bioterrorismo. Curioso, come dicevo, che gli stessi autori del brevetto, poi scrivono un libro proprio su quelle nubi che, ora, grazie a quello stesso brevetto, non esistono più.

🔹 LEGGI QUI L'ARTICOLO CORRELATO.

🔹 GUARDA QUI IL VIDEO.

🔹LEGGI QUI LO STUDIO "A Biennal Systematic Test of some Newly-Developed Cloud-Seeding Nucleants, under Orographic Conditions".

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sabato 27 febbraio 2021

Imbrattacarte e negazionisti allo sbaraglio

"Conosci il tuo nemico", recita quel famoso detto ed è vero: per difenderti, devi conoscere il tuo avversario ed anticipare le sue mosse. E' di oggi la pubblicazione di un brogliaccio sulla pagina di un famoso "giornalista" organico al sistema. La velina è stata poi rilanciata dai soliti pennivendoli locali (di Sanremo) e nazionali, in merito alle "condanne" sulle quali vi ho già informato nei giorni e nelle settimane scorse.

Si tratta, in questo caso, di due "procedimenti" a mio carico che, per semplicità, definisco "Bencivelli" e "Solesin". Nel primo caso, abbiamo una "condanna" di secondo grado che è suscettibile di "nullità assoluta", in quanto non sono stato informato circa la data dell'udienza di Appello e poi si sono pure dimenticati di informarmi dell'avvenuta "sentenza" che, passati i termini per il ricorso, sarebbe divenuta definitiva. Sennonché, insospettito dal silenzio della cancelleria della Corte di Appello (che non rispondeva alle mie PEC nelle quali chiedevo che destino avesse avuto l'udienza rinviata a data da destinarsi per via dell'emergenza Covid), mi sono premurato di incaricare un legale di fiducia, visto che quello di ufficio era latitante. Così sono venuto a conoscenza del fatto che l'udienza di appello si era svolta il 17 settembre 2020 e che la "sentenza" era stata depositata con le motivazioni pochi giorni dopo. Tuttavia ormai era tardi per ricorrere in Cassazione! Si comprendeva a quel punto lo strano silenzio dei gazzettieri nonché della "parte lesa". Era evidente che non pubblicare alcunché sul "verdetto" in appello era funzionale alle mancate notifiche, giusto per impedirmi di ricorrere e per far sì che la "condanna" divenisse definitiva. Ora, però, non è finita, visto che è stata chiesta la rescissione del giudicato (annullamento della sentenza) per vizio di notifica.

La situazione è simile per quel che riguarda il procedimento "Solesin", poiché anche in quel caso si è verificata una grave violazione del Codice di procedura penale, in quanto l'interrogatorio per opera del Pubblico Ministero si è svolto in assenza del legale che avrebbe dovuto sostituire quello di ufficio e che non fu nemmeno avvisato. Infatti l'incontro ebbe comunque luogo, ma in assenza del difensore. Anche in questa circostanza, nel ricorso in appello già consegnato, si chiederà nuovamente l'annullamento del rinvio a giudizio e, di conseguenza, anche della "sentenza".

Inoltre, come se non bastasse, il Giudice di primo grado (nel processo Bencivelli vs Marcianò) non ha applicato correttamente l'articolo di legge [1], comminando una multa e, nel contempo, la reclusione. Il che rende la sentenza inapplicabile. Errore al quale non è stato posto rimedio nemmeno dai Giudici della Corte di Appello.

[1] Art. 595 c.p.: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno oppure con la multa fino a euro 1.032".

Questi aspetti sono ben conosciuti dai pennivendoli e negazionisti di turno, perché ne ho dato ampia delucidazione, ma, chissà perché, nei loro scartafacci a contenuto fortemente diffamatorio, queste informazioni sono omesse. Intanto ricevo insulti e minacce in quantità. Passi. "Il giudizio di uno stolto è un titolo da re". (W. Blake)

Se intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT09B0503401753000000052068 - Swift (BIC): BAPPIT21A88. Maggiori dettagli qui.



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