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venerdì 3 ottobre 2025

Una nuova aberrante sentenza. La Giustizia è morta!

Una nuova sentenza iniqua. La Corte di Appello di Brescia, il 30 settembre scorso, ha confermato la condanna in primo grado - inflitta dal Tribunale monocratico di Bergamo - a sedici mesi di reclusione. Il tutto sulla base di una querela temeraria, nata in risposta ad una mia denuncia per diffamazione ed atti persecutori, risalente al 2014. Denuncia, come al solito, letteralmente evaporata.

E' il mese di aprile 2023, quando il Pubblico Ministero della Procura di Bergamo mi comunica la conclusione delle indagini a mio carico, informandomi che è mio diritto presentare memoria difensiva entro 10 giorni dalla consegna della notifica. Ovviamente invio la mia memoria, precisando che gli addebiti non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto:

a) I contenuti che si ritengono diffamatori nei confronti della supposta "parte lesa", non sono stati vergati dal sottoscritto, ma da tale F.C., che si firma con il nickname di Mister Jones;

b) nel lasso di tempo contestato dalla Procura di Bergamo il mio account Facebook risultava bloccato;

c) la pagina Facebook a cui si fa riferimento, all'epoca, non era ancora esistente sul Social Network.

A rafforzamento alle mie argomentazioni presento al Pubblico Ministero una serie di screenshot, risalenti ad un periodo compreso tra il 2012 ed il 2018, nei quali sono presenti contenuti pesantemente diffamatori nei miei confronti, a firma del soggetto che è considerato, invece, parte lesa e che mi ha a sua volta querelato. Inoltre segnalo al P.M. che, non essendo stata verificata l'origine dei post (identificazione certa degli IP di provenienza), che si ritiene arbitrariamente scritti dal sottoscritto, le accuse restano infondate e per questo chiedo l'archiviazione.

Invece vengo rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione ed atti persecutori e nel 2024 il Giudice di Bergamo Beatrice Purita mi condanna ad un anno e quattro mesi di carcere senza la sospensione condizionale della pena. Tutto ciò sulla base di semplici indizi e con il solo supporto delle mendaci dichiarazioni della "parte lesa" e del suo testimone financo pregiudicato, considerandole attendibili senza ombra di dubbio. Al contrario il togato ritiene fallaci le mie prove a sostegno della mia estraneità ai fatti, poiché, a suo giudizio, il mio "profilo criminale" non permette di valutare come vere e credibili le "argomentazioni a difesa". Ciò in base ad un mero pregiudizio, tanto che il Togato ha addirittura suggerito al testimone come descrivermi: "No Vax".

La Corte di Appello di Brescia, nonostante lo stesso Procuratore Generale abbia proposto una revisione delle valutazioni complessive a mio nocumento, fa invece sue le precostituite argomentazioni del Giudice di Primo Grado e conferma la prima sentenza del febbraio 2024. Una decisione aberrante.

In estrema sintensi si ripete lo schema che è stato già percorso in tutti gli altri procedimenti penali a mio carico e cioé: colui che mi ha diffamato e che per anni ha operato "stalking", supera indenne le querele sporte dal sottoscritto (che vengono costantemente ignorate (e viene magicamente trasformato in "parte lesa" e, di conseguenza, chi scrive viene sottoposto ad ingiusto processo, istruito sulla base di becere menzogne e volgari manipolazioni.

La giurisprudenza della Cassazione italiana ha affrontato più volte la questione dell'onere probatorio nei reati commessi tramite social network, con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva paternità dei messaggi.

Principi generali consolidati:

La Cassazione ha stabilito che "non è sufficiente dimostrare che un profilo social sia intestato a una determinata persona" per attribuirle automaticamente la responsabilità dei contenuti pubblicati. È necessario un accertamento rigoroso sulla "paternità effettiva" del messaggio.

Elementi probatori richiesti:

Nelle sentenze in materia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'accusa deve fornire prove concrete, tra cui:

- **Tracciamento IP**: l'identificazione dell'indirizzo IP da cui è partita la comunicazione è considerato elemento probatorio significativo
- **Analisi tecnica del dispositivo**: accertamenti sui dispositivi in possesso dell'imputato
- **Elementi di contesto**: contenuto del messaggio, linguaggio utilizzato, conoscenze personali dimostrate
- **Testimonianze** o altri riscontri oggettivi.

Caso di assoluzione per carenza probatoria:

In diverse pronunce, la Cassazione ha confermato assoluzioni quando mancava l'accertamento degli IP o altri elementi tecnici inequivocabili. Il principio è che la semplice titolarità formale dell'account non basta, perché:

- L'account potrebbe essere stato hackerato.
- Potrebbero esservi altri utilizzatori.
- Le credenziali potrebbero essere state sottratte.

Esempio rilevante: Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352/2018 ha evidenziato la necessità di accertamenti tecnici approfonditi sull'effettiva provenienza dei messaggi.

Una condanna di 16 mesi in appello, nonostante la presenza di prove di estraneità e l'assenza di accertamenti IP, rappresenta una situazione preoccupante che si discosta chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un ricorso in Cassazione, viste e considerate le precedenti negative esperienze, mi restituirà Giustizia?

1. - Violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p.)
- Vizio di motivazione della sentenza d'appello
- Contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di accertamenti tecnici rigorosi
- Inversione dell'onere della prova.
2. - Mancanza di accertamenti IP
- Assenza di analisi forensi sui dispositivi
- Violazione del principio "in dubio pro reo".
3.Travisamento delle prove.



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martedì 11 giugno 2019

Perché il processo contro i fratelli Marcianò è un abominio



Il 6 giugno 2019, nel corso dell'escussione di una delle parti "lese" (la meteorologa Serena Giacomin) nel “processo” a carico di Rosario ed Antonio, il Pubblico ministero, Dott.ssa Monica Vercesi, ha focalizzato l'attenzione su quelli che sarebbero, secondo l'accusa e la parte "civile", i contenuti "gravemente diffamatori" nei confronti dell'ex dipendente della rete Class Meteo TV. Nella fattispecie, la Procura ha impiegato una schermata (senza valore alcuno, poiché non validata da un notaio - Cassazione sentenza n. 2912/94 del 2 dicembre 2003), in cui si legge una generica glossa (che peraltro non ha alcun rapporto diretto a persone specifiche, per cui non si capisce come la Giacomin prima e la Bencivelli [1] dopo abbiano concluso ci si riferisse proprio a loro). La stessa Giacomin ha ribadito, evidentemente in modo menzognero, che quello scritto era connesso a lei. Peccato che gli stessi contenuti siano tuttora usati dalla giornalista e autrice di romanzi, Silvia Bencivelli (C.I.C.A.P.) nelle sue conferenze, dove ama presentarsi come vittima di "odio sulla Rete".

I medesimi contenuti sono serviti alla Procura di Imperia per condannare ad otto mesi di reclusione Rosario Marcianò, dove la parte “lesa" era Silvia Bencivelli. E’ lo stesso materiale che è stato adoperato dal Pubblico ministero per accusare i fratelli Antonio e Rosario Marcianò per diffamazione (sic) ai danni di Class Meteo e della Dott.ssa Serena Giacomin. Siamo di fronte a dichiarazioni mendaci, rese sotto giuramento, dalla Giacomin ed incautamente sfruttate dall'accusa, allo scopo di infliggere un'altra ingiusta condanna e per consentire alla disinformazione istituzionalizzata di screditare di nuovo le loro "vittime" designate.

[1] Il sequestro e la perquisizione personale eseguiti nel 2013 a nostro nocumento rappresentarono un’azione illegittima ed illegale, tanto che il GIP, a distanza di qualche mese, rigettò l’istanza di incidente probatorio, richiesta avanzata dalla PM, Dott.ssa Maria Paola Marrali, motivando la sua decisione in modo esteso e chiaro e facendo riferimento all’articolo 21 della Costituzione, articolo che sancisce la libertà di espressione. Nella fattispecie, il sequestro del materiale hardware era scaturito da una querela a suo tempo archiviata dal Tribunale di Firenze e (non si comprende come) riesumata dal Tribunale di Imperia. Nel dispositivo non erano indicati i particolari circa le motivazioni del sequestro, per cui il dispositivo medesimo era di per sé nullo, quindi il sequestro illegale. Ciononostante, si agì ugualmente, giacché i querelanti, guarda caso, erano negazionisti rispetto alla questione “scie chimiche”, tanto che lo stesso Massimo Della Schiava fu ed è autore di innumerevoli interventi, su piattaforma Blogger, ma anche su Facebook e You-Tube, che sono senza dubbio contraddistinti da intenti calunniatori e vituperosi.


Ma veniamo ai fatti.

E' il 2013. Simone Angioni (C.I.C.A.P.), tra l'altro presente in aula il 6 giugno scorso, si sbizzarrisce nelle solite dichiarazioni volte a "smentire" nonché ridicolizzare la questione "Guerra del clima" (come la stessa Silvia Bencivelli sul quotidiano La Stampa, sempre nel 2013).

Serena Giacomin (collaboratrice C.I.C.A.P., ex dipendente Class meteo, ex dipendente ENI nel settore carburanti avio), intervista il Dottor Simone Angioni per Class Meteo.

Rosario Marcianò, visto che Class Meteo non dà seguito alla lettera di contestazioni, inviata da Marcianò, crea un filmato di confutazione nel quale la lettera è riportata in modo integrale nella descrizione al video, pubblicato su YouTube e prontamente rimosso su richiesta di Class Meteo Edizioni. Per questo Marcianò è rinviato a giudizio insieme con il fratello con l'accusa di aver diffamato (sic) Class Meteo. Per rafforzare la querela è usato un presunto commento pubblicato sul blog Tanker enemy, che si imputa riferito alla Giacomin. La stessa postilla generica, che in realtà riprende una riflessione dello scrittore statunitense Mark Twain che stigmatizzava la genia dei gazzettieri, due anni dopo, è strumentalizzata dalla "giornalista" Silvia Bencivelli (tuttora la adopera), che afferma essere rivolto, non si sa come, questa volta a lei. E' lo stesso testo che porta poi alla condanna ad otto mesi di reclusione a carico di Rosario Marcianò nella sentenza del 18 aprile 2018, dove la parte “lesa" è sempre Silvia Bencivelli. Questa chiosa è impiegata dalla "divulgatrice C.I.C.A.P." nelle sue conferenze organizzate dal comitato di Piero Angela (VIDEO)

Il montaggio è stato usato dal PM Maria Paola Marrali per rinviare a giudizio e processare Antonio e Rosario Marcianò, con l'accusa di diffamazione (sic) ai danni di Class Meteo, Serena Giacomin e Massimo Della Schiava, detto il Fioba (sodale di Task Force Butler), come dimostrato dagli header dei messaggi persecutori inviati da Federico De Massis (Task Force Butler) dal 2011 ad oggi nella casella di posta elettronica che fa riferimento al blog Tanker enemy. Sono header nei quali compare anche l'indirizzo di posta elettronica di Massimo Della Schiava. E’ lo stesso Massimo Della Schiava che invia, sempre sulla piattaforma del blog, messaggi di insulto e minacce sin dal 2007.



Copia video su YouTube QUI.

Serena Giacomin Nasce a Milano nel 1984. Nel 2009 consegue la laurea specialistica in Fisica dell’Atmosfera e Meteolorogia all’Università degli Studi di Bologna, con tesi in trasferimento radiativo. Nel 2010 segue il Master RIDEF e si diploma al politecnico di Milano in energie per Kyoto, efficienza e decentramento energetico. Alla fine del suo corso di studi, ha lavorato per ENICHEM come ingegnere di giacimento, settore tecnologie avanzate per l’uso di carburanti speciali e per la precisione: "Ingegnere di giacimento per l’estrazione di idrocarburi non convenzionali". Da giungo 2010 ha scelto di occuparsi a tempo pieno di divulgazione scientifica come responsabile di redazione nel progetto “ClassMeteo” di Class Editori. Da ottobre 2012 cura e conduce Prometeo, trasmissione TV che si occupa di scienza, programma in onda tutte le settimana su ClassTV (Canale 27).

PUNTUALE TRASCRIZIONE DEL PARLATO - UDIENZA DEL 6 GIUGNO 2019 - Escussione della parte 'lesa" nel processo Class Meteo a carico dei fratelli Marcianò - Dottoressa Serena Giacomin.

Benché la Dott.ssa Giacomin, proprio come la Bencivelli, neghi di collaborare in alcun modo con il C.I.C.A.P. la cui eminenza grigia è Piero Angela, una frase appare significativa ed esauriente per dipingere il quadro di questa persecuzione ai danni dei fratelli Marcianò...

Avvocato della parte civile: "Lei viene accusata di essere un esponente, un membro di questo fantomatico C.I.C.A.P."

Serena Giacomin: "Sì... in realtà il C.I.C.A.P. praticamente mi istruiva... cioè... mi diceva le cose che avrei dovuto dire...".

Avvocato parte civile: "Ma esiste il C.I.C.A.P.?"

Serena Giacomin: "Sì sì... il C.I.C.A.P. esiste!"

Avvocato parte civile: "E che cosa tratta?"

Serena Giacomin: "Al tempo si occupava di fenomeni paranormali".


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