giovedì 23 ottobre 2025

Terrore in quota: aereo colpito da un oggetto non identificato

Un aereo Boeing 737 MAX della compagnia “United Airlines” è stato colpito da un oggetto non identificato in volo, mentre era in volo tra Denver e Los Angeles il 16 ottobre 2025. La collisione ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza a Salt Lake City (Utah).

L’ordigno, che potrebbe essere un detrito spaziale o un meteorite o qualcos’altro…, ha danneggiato gravemente il parabrezza della cabina di pilotaggio, ferendo uno dei piloti ad un braccio. Nonostante i danni, la cabina non ha perso pressione, grazie alla struttura multistrato del vetro. Lo riportano fonti della Federal Aviation Administration (F.A.A.), evidenziando che nessun segno di guasto strutturale è stato rilevato sul resto del velivolo.

Alcune immagini pubblicate sulla piattaforma “X” mostrano i danni significativi all’intero parabrezza, insieme con un evidente punto di impatto nell’angolo in alto a destra.

Non si escludono comunque altre ipotesi, come un guasto elettrico o grandine di grandi dimensioni (evento comunque raro all’altitudine dove avrebbe incrociato il mezzo, ossia 11.000 metri). Se si dovesse stabilire che la causa dell’incidente, avvenuto giovedì, è da attribuire a detriti spaziali, si tratterebbe del primo caso mai registrato su un aereo commerciale.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’allarme il velivolo è atterrato in sicurezza allo scalo internazionale di Salt Lake City.

I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su un altro aeromobile, un Boeing 737 Max 9, ed hanno raggiunto Los Angeles con circa sei ore di ritardo. La “United Airlines” ha confermato l’episodio e annunciato “piena collaborazione” con le autorità federali per tentare di chiarire le circostanze dell’incidente.

Fonte: adnkronos

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Range finder: come si sono svolti i fatti

sabato 18 ottobre 2025

Nanotecnologie negli iniettabili COVID-19

Ricerche, recentemente pubblicate da Corea e Giappone, hanno confermato precedenti segnalazioni sulla nanotecnologia negli iniettabili per il COVID-19. Il contenuto dei composti per il COVID - prodotti da Pfizer e Moderna - è stato esaminato al microscopio stereoscopico con un ingrandimento di 400 volte. I campioni sono stati coltivati ​​in diversi terreni per osservarne l'effetto sulle cellule viventi.

Lo studio ha concluso che le lesioni anomale, verificatesi in tutto il mondo da quando gli iniettabili sono stati somministrati a miliardi di persone, sono state causate dai contenuti nanotecnologici dei sieri per il COVID. La ricerca ha rilevato una tossicità cellulare e, nel corso di poche settimane, semplici strutture monodimensionali si sono trasformate in complesse strutture tridimensionali.

Numerosi oggetti artificiali autoassemblanti di dimensioni nanometriche di diverse forme, tra cui entità animate simili a vermi, dischi, catene, spirali, tubi e strutture ad angolo retto contenenti altre strutture artificiali al loro interno, sono apparsi per poi scomparire nel tempo. Tutto ciò è risultato ben oltre qualsiasi livello di contaminazione previsto e accettabile. Ciò è stato segnalato per la prima volta, quasi tre anni fa, dal Dr. Ricardo Delgado de "La Quinta Columna" dalla Spagna, il quale ha scoperto una relazione diretta tra nanotecnologia iniettabile e frequenze 5G.

La quinta columna ha recentemente pubblicato i risultati e le conclusioni sulla strana nanotecnologia autoassemblante, scoperta nei vaccini a mRNA della Pfizer, tramite analisi al microscopio ottico. Gli oggetti trovati nel "vaccino" corrispondono ad elementi noti nella documentazione scientifica e la conclusione a cui giungono sembra piuttosto chiara. L'obiettivo scientifico ben documentato di utilizzare la nanotecnologia e gli esseri umani viventi per formare reti, in grado di controllare diverse nanomacchine, è attualmente implementato nei cosiddetti "vaccini" contro il COVID, il che equivale all'attacco più invasivo contro l'umanità di tutta la storia documentata.

Le torri 5G sono state attivate per la prima volta a Wuhan, nello stesso periodo in cui si segnalava un'epidemia di COVID.

Utilizzando la microscopia in campo oscuro, la Dott.ssa Ana Maria Mielchia ha trovato queste stesse nanostrutture artificiali nel sangue sia di coloro che hanno ricevuto i sieri per il COVID-19 sia di coloro che non li hanno ricevuti.

Decenni fa, il guru della Silicon Valley Ray Kurzweil affermò che entro il 2045 la maggior parte della civiltà umana sarà composta da macchine non biologiche, grazie ai progressi dei nanorobot, che potrebbero curare l'invecchiamento e la morte. Mentre il dibattito sull'mRNA sta diventando sempre più diffuso, la nanotecnologia viene ignorata. Secondo il lavoro svolto da "La Quinta Columna", non esiste una proteina spike nell'mRNA. Infatti, secondo la loro ricerca, tutto ruota attorno alla nanotecnologia, che, come hanno recentemente dimostrato, può essere completamente distrutta da una miscela di nicotina derivata da tabacco e acqua distillata. Si spera che questo studio sulla nicotina venga ripetuto da altri scienziati indipendenti, perché l'infezione di massa dell'umanità con la nanotecnologia sperimentale è stata ignorata per almeno tre anni e tutti gli schieramenti politici ci stanno indirizzando verso un mondo nuovo, fatto di intelligenza artificiale ed Internet delle cose, in cui essere un essere umano organico sembra non essere un'opzione.

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Range finder: come si sono svolti i fatti

venerdì 3 ottobre 2025

Una nuova aberrante sentenza. La Giustizia è morta!

Una nuova sentenza iniqua. La Corte di Appello di Brescia, il 30 settembre scorso, ha confermato la condanna in primo grado - inflitta dal Tribunale monocratico di Bergamo - a sedici mesi di reclusione. Il tutto sulla base di una querela temeraria, nata in risposta ad una mia denuncia per diffamazione ed atti persecutori, risalente al 2014. Denuncia, come al solito, letteralmente evaporata.

E' il mese di aprile 2023, quando il Pubblico Ministero della Procura di Bergamo mi comunica la conclusione delle indagini a mio carico, informandomi che è mio diritto presentare memoria difensiva entro 10 giorni dalla consegna della notifica. Ovviamente invio la mia memoria, precisando che gli addebiti non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto:

a) I contenuti che si ritengono diffamatori nei confronti della supposta "parte lesa", non sono stati vergati dal sottoscritto, ma da tale F.C., che si firma con il nickname di Mister Jones;

b) nel lasso di tempo contestato dalla Procura di Bergamo il mio account Facebook risultava bloccato;

c) la pagina Facebook a cui si fa riferimento, all'epoca, non era ancora esistente sul Social Network.

A rafforzamento alle mie argomentazioni presento al Pubblico Ministero una serie di screenshot, risalenti ad un periodo compreso tra il 2012 ed il 2018, nei quali sono presenti contenuti pesantemente diffamatori nei miei confronti, a firma del soggetto che è considerato, invece, parte lesa e che mi ha a sua volta querelato. Inoltre segnalo al P.M. che, non essendo stata verificata l'origine dei post (identificazione certa degli IP di provenienza), che si ritiene arbitrariamente scritti dal sottoscritto, le accuse restano infondate e per questo chiedo l'archiviazione.

Invece vengo rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione ed atti persecutori e nel 2024 il Giudice di Bergamo Beatrice Purita mi condanna ad un anno e quattro mesi di carcere senza la sospensione condizionale della pena. Tutto ciò sulla base di semplici indizi e con il solo supporto delle mendaci dichiarazioni della "parte lesa" e del suo testimone financo pregiudicato, considerandole attendibili senza ombra di dubbio. Al contrario il togato ritiene fallaci le mie prove a sostegno della mia estraneità ai fatti, poiché, a suo giudizio, il mio "profilo criminale" non permette di valutare come vere e credibili le "argomentazioni a difesa". Ciò in base ad un mero pregiudizio, tanto che il Togato ha addirittura suggerito al testimone come descrivermi: "No Vax".

La Corte di Appello di Brescia, nonostante lo stesso Procuratore Generale abbia proposto una revisione delle valutazioni complessive a mio nocumento, fa invece sue le precostituite argomentazioni del Giudice di Primo Grado e conferma la prima sentenza del febbraio 2024. Una decisione aberrante.

In estrema sintensi si ripete lo schema che è stato già percorso in tutti gli altri procedimenti penali a mio carico e cioé: colui che mi ha diffamato e che per anni ha operato "stalking", supera indenne le querele sporte dal sottoscritto (che vengono costantemente ignorate (e viene magicamente trasformato in "parte lesa" e, di conseguenza, chi scrive viene sottoposto ad ingiusto processo, istruito sulla base di becere menzogne e volgari manipolazioni.

La giurisprudenza della Cassazione italiana ha affrontato più volte la questione dell'onere probatorio nei reati commessi tramite social network, con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva paternità dei messaggi.

Principi generali consolidati:

La Cassazione ha stabilito che "non è sufficiente dimostrare che un profilo social sia intestato a una determinata persona" per attribuirle automaticamente la responsabilità dei contenuti pubblicati. È necessario un accertamento rigoroso sulla "paternità effettiva" del messaggio.

Elementi probatori richiesti:

Nelle sentenze in materia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'accusa deve fornire prove concrete, tra cui:

- **Tracciamento IP**: l'identificazione dell'indirizzo IP da cui è partita la comunicazione è considerato elemento probatorio significativo
- **Analisi tecnica del dispositivo**: accertamenti sui dispositivi in possesso dell'imputato
- **Elementi di contesto**: contenuto del messaggio, linguaggio utilizzato, conoscenze personali dimostrate
- **Testimonianze** o altri riscontri oggettivi.
Caso di assoluzione per carenza probatoria:

In diverse pronunce, la Cassazione ha confermato assoluzioni quando mancava l'accertamento degli IP o altri elementi tecnici inequivocabili. Il principio è che la semplice titolarità formale dell'account non basta, perché:

- L'account potrebbe essere stato hackerato.
- Potrebbero esservi altri utilizzatori.
- Le credenziali potrebbero essere state sottratte.

Esempio rilevante: Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352/2018 ha evidenziato la necessità di accertamenti tecnici approfonditi sull'effettiva provenienza dei messaggi.

Una condanna di 16 mesi in appello, nonostante la presenza di prove di estraneità e l'assenza di accertamenti IP, rappresenta una situazione preoccupante che si discosta chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un ricorso in Cassazione, viste e considerate le precedenti negative esperienze, mi restituirà Giustizia?

1. - Violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p.)
- Vizio di motivazione della sentenza d'appello
- Contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di accertamenti tecnici rigorosi
- Inversione dell'onere della prova.
2. - Mancanza di accertamenti IP
- Assenza di analisi forensi sui dispositivi
- Violazione del principio "in dubio pro reo".



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