venerdì 29 giugno 2018

Geoingegneria clandestina e reati ambientali



Le disastrose attività di geoingegneria illegale configurano, senza ombra di dubbio, dei veri e propri reati ambientali. E’ stata accumulata in questi anni una mole abnorme di prove in merito: quindi bisognerebbe che qualche Pubblico ministero si decidesse, avuta la notizia di reato, secondo il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, ad investigare in modo serio per perseguire i delitti ravvisabili nelle operazioni di biogeoingegneria bellica. Invece… Ha purtroppo ragione il filosofo e scienziato Blaise Pascal, quando scrive: “Le buone massime esistono già: bisogna solo applicarle”. Lo stesso vale per le leggi. Intanto qualcuno preferisce occuparsi del crimine di “diffamazione”…

Di seguito un pro memoria circa i reati ambientali introdotti nel nuovo Codice penale, qualora qualche magistrato risolvesse di svegliarsi dal letargo.

La Legge 68/2015 ha inserito nel Codice penale (Libro secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l’ambiente. Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:

Inquinamento ambientale
Disastro ambientale
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Impedimento del controllo
Omessa bonifica

Inquinamento ambientale

Ai sensi dell'art. 452-bis C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:

quando l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ult. Comma);
in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).

Sono previste invece diminuzioni di pena:

nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);-e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).

Disastro ambientale

Ai sensi dell’art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall’art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, definito, alternativamente, come:

l’alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
l’alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)

Diminuzioni di pena sono previste, invece, nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1) e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Ai sensi dell’art. 452-sexies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Aggravanti di pena sono previste nel caso in cui dal fatto derivi:

pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Impedimento del controllo

L’art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Omessa bonifica

L’art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.


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2 commenti:

  1. Poche speranze che i magistrati mordano la zampa del padrone, del potere...

    Ho letto da poco Resurrezione di Tolstoi:
    il sistema penale che poi porterà ai gulag staliniani era già impiantato nella società preesistente; forse non morirà mai ma è connaturato al potere in quanto tale!

    p.s Della serie consiglio di lettura per le vacanze :)

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  2. Come sempre la verità è davanti ai nostri occhi ma nessuno vuole vederla, chissà come mai

    RispondiElimina

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